Nella  Legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ( L. 27/12/2017 n. 205 – GU n.302 del 29/12/2017 SO .62) sono contenute delle disposizioni in materia di SISTRI (art. 1 comma 670-bis e 670-ter), tra le quali, la proroga al 31 dicembre 2018 della non applicabilità delle sanzioni connesse al non corretto utilizzo del Sistema.

In base alla previsione normativa:

– continuano a essere obbligati a iscriversi e a versare il relativo contributo le imprese produttrici di rifiuti pericolosi (sopra i dieci dipendenti) e le imprese che trasportano e gestiscono rifiuti pericolosi;

– continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali, e le relative sanzioni, previsti dalla disciplina in materia di rifiuti, quali: tenuta del registro di carico e scarico, formulario di trasporto rifiuti e MUD e non si applicano le sanzioni connesse al non corretto utilizzo del Sistema;

– continuano ad applicarsi le sanzioni relative all’omessa iscrizione a SISTRI ed al mancato/versamento del relativo contributo annuale (adempimenti operativi dal 1° aprile 2015), benché ridotte del 50%.

La norma introduce anche un nuovo art. 194-bis, rubricato “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”, nel quale si prevede che determinati adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti possano essere effettuati in formato digitale.

La nuova norma chiarisce, infine, che al contributo SISTRI si applicano i termini di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del Codice Civile e delega il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto di natura non regolamentare, di stabilire una o più procedure per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI.

Per approfondimenti : GAZZETTA UFFICIALE