Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Le modifiche sono finalizzate a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
Tra le tante novità, il decreto modifica l’articolo 269 recante la disciplina delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, allo scopo di semplificare e chiarire i procedimenti previsti. In particolare, viene aggiunto un periodo volto a specificare che i valori limite di emissione identificati e riportati nell’autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche.
Le altre modifiche riguardano la razionalizzazione delle procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, sia per le imprese sia per i privati gestori di impianti termici civili e fare riferimento ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata.
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