Con la delibera n.9 del 9 ottobre 2017 il Comitato nazionale ha adottato disposizioni in materia di cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.

Nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti l’utilizzo temporaneo dei veicoli è consentito rispettando le seguenti condizioni :

– Entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, sono stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea e sono iscritte all’Albo in una delle categoria 1,4,5,6;

– Il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti di iscrizione, o di variazione dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;

– L’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione.

Il veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i rifiuti identificati con i codici dell’EER autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell’impresa cedente e dell’impresa utilizzatrice.

 

Fonte : ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI