Sono state pubblicate da Inail con circolare n.43 del 12 ottobre 2017 le modalità di trasmissione e di aggiornamento disponibili dal 12 ottobre 2017 per l’invio dei dati  ex artt. 243, 260 e 280 del Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro.

Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, che è disponibile dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”.

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail .

Il datore di lavoro e i suoi delegati possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro. Il Medico Competente, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, se abilitato dal datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio online può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro che rimane in carico al datore di lavoro e i suoi delegati.

 

Fonte INAIL