Slitta al 31 dicembre 2019 l’entrata delle modifiche al Dlgs 31/2001 sulla qualità delle acque potabili con riferimento al limite per il cromo esavalente.

Con DM 31 dicembre 2018 infatti viene prorogata al 31 dicembre 2019 l’entrata in vigore del DM 14 novembre 2016 che, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, fissa il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l.

Il Cromo esavalente è elemento pericoloso e classificato cancerogeno (IARC classe I) ma in passato è stato raramente monitorato nelle acque destinate al consumo umano, se non a fronte di evidenti episodi di contaminazione. Ne consegue che delineare la situazione di partenza per questo parametro e lo stato di salute dei bacini di approvvigionamento sia un’operazione tutt’altro che semplice.

Si rammenta inoltre che l’attuale normativa fissa a 50 µg/l il limite per il cromo nelle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, mentre per le acque sotterranee, i valori limite di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo esavalente, costituiscono le soglie oltre le quali è necessario eseguire la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio.

Dm Salute 31 dicembre 2018