Il Ministero dello Sviluppo economico, con propria nota del 26 giugno u.s., conferma l’applicabilità dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, agli Organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93. In applicazione di tale norma, il Ministero conferma che l’abilitazione all’esercizio delle attività di verificazione periodica, nelle more dell’avvenuto accreditamento previsto dal Decreto 93, conserva la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Allo stato attuale, pertanto, vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio u.s. recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale è stato deliberato lo stato di emergenza per i successivi 6 mesi, e cioè fino al 31 luglio p.v., le abilitazioni dei soggetti ad oggi operanti in esercizio transitorio conservano la propria validità fino al 29 ottobre p.v.
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