Nella Gazzetta ufficiale n. 141 del 20/06/2017 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, il provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la codifica e l’integrazione della normativa vigente in materia di metrologia legale.

Il provvedimento, in vigore dallo scorso 18 settembre, conferma in capo ai titolari degli strumenti di misura importanti obblighi già previsti dalla normativa previgente e a cui adempiere secondo le modalità previste.

Tra gli obblighi previsti, in particolare, l’art. 8 co. 1 pone quello di comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2, vale a dire:

a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare;

b) indirizzo presso cui lo strumento di misura è in servizio, qualora diverso dal precedente;

c) codice di identificazione del punto di riconsegna o di prelievo a seconda dei casi e ove previsto;

d) tipo dello strumento;

e) marca e modello dello strumento;

f) numero di serie dello strumento, se previsto;

g) anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare, nonché data di messa in servizio e di cessazione dell’utilizzo dello        strumento di misura;

h) caratteristiche metrologiche dello strumento;

i) specifica dell’eventuale uso temporaneo dello strumento.

In merito si informa che per i titolari di strumenti di misura già soggetti ai predetti obblighi ai sensi dei D.M. n. 182/2000 (strumenti di misura ad omologazione nazionale), n. 31/2011 (strumenti per pesare a funzionamento automatico MI006) e n. 32/2011 (strumenti per la misura di liquidi diversi dall’acqua MI005) i dati previsti dovranno continuare ad essere comunicati all’ufficio metrico della Camera di commercio localmente competente, che si invita a contattare in caso di necessità, secondo le modalità da quest’ultimo specificate e sino alla predisposizione di organici strumenti di comunicazione telematica di cui sarà fornita tempestiva e adeguata informativa.

Per i titolari di strumenti di misura già soggetti ai predetti obblighi ai sensi dei Decreti ministeriali attuativi della normativa MID n. 75/2012 (contatori di gas e dispositivi di conversione del volume MI002), n. 155/2013 (contatori di acqua MI001 e contatori di calore MI004) e n. 60/2015 (contatori di energia elettrica attiva MI003) si conferma l’utilizzo in continuità delle pratiche telematiche già disponibili in ambiente WebTelemaco e raggiungibili al seguente percorso:

https//webtelemaco.infocamere.it   > servizi e-gov > servizio metrico

Per i titolari di strumenti di misura soggetti ad omologazione nazionale o CE/CEE appartenenti alle medesime tipologie di cui al precedente capoverso e per i quali gli adempimenti in oggetto sono stati introdotti dal D.M. 93/2017, si informa che le relative pratiche telematiche saranno disponibili in ambiente WebTelemaco a partire dal 18 ottobre p.v., data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 18, co. 1, lett. a) del D.M. 93/2017.

Nel caso di titolari di utility meters, si fa presente che l’utilizzo della pratica WebTelemaco – da indirizzare allo sportello e-gov della Camera di commercio della circoscrizione in cui il titolare ha sede legale – consente di assolvere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) in quanto il sistema informativo provvede automaticamente al re-indirizzamento delle pratiche verso le Camere competenti per ubicazione territoriale di ciascuno strumento comunicato.

Tanto premesso, per l’abilitazione al servizio e per maggiori dettagli tecnici relativi all’utilizzo e alle funzionalità della pratica telematica InfoCamere si rinvia ai contatti di assistenza e alle guide operative reperibili nella sezione informativa dedicata del sito WebTelemaco, raggiungibile al seguente percorso:

https://webtelemaco.infocamere.it  > servizi e-gov > servizio metrico > info

Si fa presente che a partire dal 18 ottobre p.v. dovranno essere comunicate esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.

Si anticipa, in merito, che al fine di favorire la necessaria integrazione dell’archivio camerale nell’ottica di agevolare le attività degli organismi e delle istituzioni preposte ai controlli, nei prossimi mesi saranno calendarizzate specifiche finestre temporali entro le quali i Titolari potranno procedere alla comunicazione/allineamento dei dati relativi al parco degli strumenti di misura in servizio di proprietà, rientranti nel vasto ambito di applicazione del D.M. n. 93/2017, previo idoneo raccordo con le Camere di commercio competenti anche per il tramite di Unioncamere.

Fonte : Metrologia Legale Unioncamere