E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica del 09 gennaio 2019 il nuovo decreto Fgas (DPR 146 del 16 novembre 2018) che abroga il vecchio DPR 43/12 e che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il nuovo decreto entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio.

Il regolamento si compone di 23 articoli e 3 allegati: il Capo I contiene i principi, il Capo II disciplina la certificazione, il Capo III dispone in tema di trasparenza e informazione e il  Capo IV reca le disposizioni transitorie e finali; gli allegati, invece, si occupano dei requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche (All. A), delle imprese (All. B) e dei requisiti degli organismi di valutazione della conformità per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche (All. C).

Come previsto all’art. 1, il decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:

– individua le autorità competenti (Ministero dell’Ambiente che si avvale poi dell’ISPRA);

– individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica;

– individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;

– individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione;

– stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;

– disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché’ la trasparenza delle attività medesime;

– disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto — serra e delle apparecchiature, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;

– individua i sistemi di comunicazione delle informazioni, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;

– disciplina l’etichettatura delle apparecchiature.

Inoltre, disciplina il registro telematico nazionale delle persone (art.7,9 e 10 con le esenzioni di cui all’art.11, le deroghe dell’art.12 e i riconoscimenti dall’estero di cui in art.13) e delle impresecertificate (art.8), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto e disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature collegate, nonché le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature e la loro Etichettatura (art.19). In art. 19 si richiede per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra (di cui all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014), nonché per le etichette dei gas fluorurati a effetto serra (di cui all’articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento) la redazione anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068).