Lo scorso 19 dicembre è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 16 dicembre 2017, questo provvedimento introduce numerose modifiche e integrazioni al Codice ambientale (D.Leg.vo 152/2006) .In particolare, il provvedimento inserisce modifiche alla Parte V del Codice dell’ambiente, recante norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il provvedimento riguarda in particolar modo gli impianti con potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato, e detta norme unificate per il controllo delle emissioni di particolari tipi di inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri), attraverso l’aggiornamento dei valori limite di emissione.

 

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