Il decreto legislativo n. 101 del 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consta di 245 articoli e 35 allegati.

Con esso l’esecutivo ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/Euratom.

Il nuovo D.Lgs 101/2020 entrato in vigore il 27/08/2020 indica all’art.155:

Riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura (direttiva 59/2013/ EURATOM articolo 79; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 107).

  1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente, ovvero conformi alle norme di buona tecnica applicabili.

Nell’ALLEGATO II (articolo 15) SEZIONE I – ESPOSIZIONE AL RADON vengono indicati i Requisiti minimi dei servizi di dosimetria di cui all’articolo 17, comma 7, indicando nella lettera e) il certificato di taratura con indicazione della riferibilità a campioni primari.

Consulta il testo integrale del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale