Sono stati stabiliti, attraverso regolamento comunitario 2017/852, le misure e le condizioni relative all’uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all’uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio.

In particolare, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, viene stabilito che lo smaltimento del mercurio e sue miscele provenienti da:

  • industria dei cloro – alcali;
  • purificazione del gas naturale;
  • operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
  • estrazione dal cinabro effettuata nell’Unione Europea,

non deve comprendere nessuna forma di rigenerazione del mercurio.

Entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori economici che operano nei suddetti settori industriali dovranno inviare alle autorità competenti, che saranno individuate in ogni Stato membro dell’UE, una serie di informazioni per dimostrare il corretto smaltimento di tali rifiuti.

Per i gestori di impianti di stoccaggio temporaneo sono individuate le modalità di tracciamento dei rifiuti.

Ogni Stato dovrà stabilire le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2018.