La Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe basarsi sulla normativa dell’Unione relativa alle sostanze chimiche, soprattutto per quanto riguarda la classificazione delle miscele come pericolose, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tale scopo .

La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» non è stata modificata dal Regolamento (UE) n. 1357/2014, in quanto era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza delle informazioni relative all’eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Dato che questo studio ora è stato completato, è opportuno tener conto delle sue raccomandazioni nella valutazione della caratteristica HP 14 «Ecotossico» mediante formule di calcolo applicando valori soglia generici, definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddifano una delle condizioni indicate di seguito:

— I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

— I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

Il regolamento è entrato in vigore il 4 luglio 2017 ma verrà applicato, al fine di concedere il tempo necessario, alle imprese, di adattarsi ai nuovi requisiti, solo a decorrere dal 5 luglio 2018.

Approfondimento: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea